Sequestro - Beni di società fallita
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Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 13.11.2019 n. 45936, hanno stabilito che il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini della confisca e ad impugnare i provvedimenti cautelari reali disposti su beni oggetto del fallimento.
In passato, si era esclusa tale legittimazione. Successivamente, però, talune pronunce l'hanno riconosciuta in caso di fallimento dichiarato in epoca precedente all'adozione della misura cautelare reale, stante la titolarità di un vero e proprio potere di gestione e amministrazione della massa fallimentare, al fine di evitarne depauperamento o dispersione.
Di poi, si è attribuito rilievo agli artt. 322, 322-bis e 325 c.p.p., che riconoscono la legittimazione ad impugnare anche alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Ne deriva che l'avente diritto alla restituzione può essere persona diversa da quella a cui il bene è stato sequestrato, individuabile anche in chi abbia un rapporto di fatto tutelato dall'ordinamento con il bene, fuori dalla sussistenza di un diritto reale.
Questa disponibilità, autonoma e giuridicamente tutelata, è anche propria del curatore, perché la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla dichiarazione di fallimento, con una detenzione "qualificata" trasferita al curatore.
