Come vanno qualificate giuridicamente e ai fini contributivo-fiscali le somme corrisposte (TFR, competenze di fine rapporto, incentivo all’esodo, indennità sostitutiva del preavviso)?
Le somme corrisposte alla cessazione del rapporto si distinguono in:

TFR e ratei di mensilità aggiuntive: spettano in ogni caso di cessazione e seguono il regime contributivo e fiscale proprio del TFR e dei ratei (imponibilità e tassazione separata secondo le regole specifiche). 
Indennità sostitutiva del preavviso: è dovuta quando il recesso avviene senza preavviso e ha un proprio regime contributivo e fiscale disciplinato separatamente. 
Incentivo all’esodo: è una somma aggiuntiva, corrisposta tipicamente in occasione di accordi di risoluzione consensuale o di conciliazione connessa al licenziamento; il relativo trattamento contributivo e fiscale è oggetto di disciplina specifica, distinta da TFR e retribuzioni ordinarie. 
Altre somme transattive (saldo e stralcio di pretese sul rapporto): seguono in linea di massima il regime delle somme cui si riferiscono (es. differenze retributive, danni, ecc.), con attenzione alla corretta qualificazione nella scrittura per evitare riqualificazioni in sede ispettiva o fiscale. 
Nei fac simile di accordo si evidenzia spesso, in via di prassi, l’esclusione dell’incentivo all’esodo dalla base imponibile contributiva, ma tale affermazione deve essere coordinata con la disciplina vigente e con eventuali prassi amministrative; è quindi opportuno qualificare con precisione la causa delle somme (incentivo all’esodo vs. risarcimento vs. saldo pretese retributive).

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