Fac simile accordo collegato al licenziamento

Inquadramento e cautele giuridiche
La cessazione del rapporto può avvenire per licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale o altre cause oggettive. 
La risoluzione consensuale è un nuovo contratto con cui le parti concordano di estinguere il rapporto, distinto dal licenziamento. 
Dimissioni, risoluzione consensuale, rinuncia a impugnare il licenziamento e sua accettazione sono negozi diretti all’estinzione del rapporto e sono liberamente disponili dal lavoratore, non rientrando di regola nel regime di invalidità dell’art. 2113 c.c. 
Le rinunce e transazioni su diritti derivanti da norme inderogabili sono invece soggette alla disciplina dell’art. 2113 c.c. e, per essere “tombali”, vanno rese in sedi protette (giudiziale, ITL, commissioni, sede sindacale). 

2. Struttura essenziale dell’accordo collegato al licenziamento
1. Parti e sede protetta

Indicazione di datore, lavoratore, assistenti sindacali/consulenti e sede (ITL, commissione, sindacato). 6 7
2. Premesse

Rapporto di lavoro (data assunzione, qualifica, CCNL).
Intervenuto licenziamento individuale (data, motivo). 
3. Revoca licenziamento e risoluzione consensuale

Revoca espressa del licenziamento da parte del datore. 
Contestuale accordo di risoluzione consensuale con indicazione dell’ultimo giorno di lavoro e rinuncia reciproca al preavviso/indennità sostitutiva, se pattuito. 
3. Somme, TFR, beni aziendali, rinunce
4. Trattamento economico

Conferma di TFR e competenze di legge/CCNL dovute alla cessazione. 
Somma aggiuntiva a titolo di incentivo all’esodo o definizione complessiva della controversia, con indicazione di importo lordo/netto, modalità e termini di pagamento. 
5. Natura delle somme

Specifica che l’importo X è collegato alla cessazione/incentivo all’esodo, richiamando la funzione di agevolare lo scioglimento del rapporto (utile anche ai fini contributivi/fiscali). 
6. Restituzione beni aziendali

Obbligo del lavoratore di restituire entro certa data strumenti, dispositivi, documenti e di cancellare dati aziendali. 
4. Clausole finali: nulla a pretendere, riservatezza, foro
7. Rinunce e “nulla a pretendere”

Dichiarazione che, salvi i diritti inderogabili, le parti non hanno altro a pretendere in relazione al rapporto e alla sua cessazione; richiamo espresso alla stipula in sede protetta ex art. 2113, comma 4, c.c. e artt. 410–411–412 ter–quater c.p.c. 
8. Riservatezza

Impegno reciproco a mantenere riservati contenuto dell’accordo e circostanze del recesso, salvo obblighi di legge. 
9. Legge applicabile e foro

Indicazione della legge italiana come applicabile e del foro competente del lavoro, fatti salvi i poteri del giudice del lavoro.

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