Qual è il regime di validità e di impugnabilità delle rinunce e transazioni del lavoratore ex art. 2113 c.c. e quale ruolo ha la “sede protetta”?
Le rinunce e transazioni su diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo sono in linea di principio impugnabili dal lavoratore nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data dell’atto, ai sensi dell’art. 2113 c.c.
Sono invece valide e non impugnabili le conciliazioni concluse nelle sedi protette tassativamente indicate: sede giudiziale, ITL ex art. 410 c.p.c., sede sindacale ex artt. 410 e 411 c.p.c., sedi regolate dalla contrattazione collettiva ex art. 412-ter c.p.c., commissioni di conciliazione ex art. 412-quater c.p.c., commissioni di certificazione ex art. 31, comma 13, L. 183/2010, nonché la negoziazione assistita ex art. 2-ter d.l. 132/2014 come modificato dal D.Lgs. 149/2022.
Le sedi protette sono tassative e non ampliabili: un accordo sottoscritto, ad esempio, solo in sede aziendale non beneficia di inoppugnabilità ex art. 2113, comma 4, c.c.
Perché l’accordo in sede sindacale sia inoppugnabile è richiesto:
effettiva assistenza del rappresentante sindacale (non mera presenza formale);
contestualità della sottoscrizione tra lavoratore, datore e rappresentante sindacale;
chiara indicazione della questione controversa e delle reciproche concessioni.
In pratica, per una clausola di “nulla a pretendere” collegata a licenziamento è fortemente raccomandata la stipula in sede protetta per rendere l’accordo non impugnabile ex art. 2113 c.c.
