Quando una clausola di “nulla a pretendere” può essere considerata valida rinuncia/transazione e quali limiti incontra?
Per assumere efficacia abdicativa o transattiva, la clausola deve esprimere una volontà consapevole del lavoratore rispetto a diritti determinati o determinabili, con chiara indicazione dell’oggetto della rinuncia o della lite e delle reciproche concessioni.
La giurisprudenza esclude valore transattivo alle generiche quietanze “a saldo” o alle formule di stile se non risulta che il lavoratore avesse esatta rappresentazione dei diritti cui intendeva rinunciare; tali dichiarazioni restano mere quietanze di pagamento, inutilizzabili dal datore indipendentemente dall’impugnazione ex art. 2113 c.c.
Una clausola di rinuncia “a qualsiasi diritto, azione o pretesa” può valere come rinuncia o transazione solo se, alla luce del testo e delle circostanze, risulta che il lavoratore era consapevole di diritti specifici (ad esempio, differenze retributive, straordinari, danni) e intendeva realmente abdicarvi.
Restano comunque indisponibili, e quindi non validamente rinunciabili, gli obblighi contributivi verso l’INPS: eventuali patti che incidano sull’obbligo contributivo del datore sono nulli ex art. 2115 c.c. e inopponibili all’ente previdenziale.
Negli schemi pratici di conciliazione, la clausola di “nulla a pretendere” è normalmente accompagnata:
dall’elencazione, almeno esemplificativa, delle voci rinunciate (differenze retributive, straordinari, ferie, danni, ecc.);
dalla distinzione tra somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e somme a saldo e stralcio di ogni pretesa
