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Controllo preventivo sui modelli 730/2026 con esito a rimborso 
Con il provv. 17.6.2026 n. 182408, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2026 che determinano un rimborso in capo al contribuente (art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014).
In base al provvedimento in esame, che ribadisce i criteri individuati negli scorsi anni, costituiscono elementi di incoerenza relativi ai modelli 730/2026 con esito a rimborso:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
- oppure la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Se la dichiarazione viene inclusa nei controlli preventivi:
- l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il modello 730-4 per l'effettuazione dei conguagli da parte del sostituto d'imposta;
- il rimborso spettante è erogato dalla stessa Agenzia dopo la conclusione delle operazioni di controllo preventivo.

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