Fac-simile contratto di cessione di Marchio

 

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Con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge,
TRA
l’impresa , con sede legale in , C.F. , partita I.V.A. , iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. del registro delle imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig . , di seguito indicata per brevità “Cedente”;
E
l’impresa , con sede legale in , C.F. , partita I.V.A. , iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. del registro delle imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig . , di seguito indicata per brevità “Cessionario”;
PREMESSO CHE
il Cedente è titolare, pieno ed esclusivo (ovvero ha depositato domanda di rilascio) del diritto del brevetto di marchio2 italiano d’impresa distinto al n. del con accettazione del Dicastero delle Attività Produttive del per i seguenti prodotti e/o servizi, ricoprenti le seguenti classi merceologiche (qui di seguito denominato “il marchio”) – allegato A – 4. Si allega alla presente la domanda di registrazione corredata dall’intera documentazione – allegato B – , dando le parti per descritto il marchio italiano di impresa nel presente atto;
il Cedente non ha mai utilizzato in modo diretto detto marchio;
il Cedente intende cedere il marchio anzidetto per la totalità dei prodotti e/o servizi6 per i quali è stato registrato;
il Cessionario desidera acquisire tutti i diritti (o parte di essi) afferenti la funzione distintiva del marchio stesso;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premessa
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 – Requisiti del Marchio
1. Le parti danno atto che il marchio oggetto della presente cessione ha tutti i requisiti di originalità e novità, riconoscendo allo stesso capacità distintiva dei prodotti del mercato di riferimento.
2. Le parti riconoscono il marchio quale ................
Art. 3 – Tasse e registrazione
1. Il Cedente garantisce al Cessionario di aver regolarmente pagato tutte le tasse relative al (deposito, rinnovazione, ecc.), come da versamenti allegati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto di compravendita – allegato C – .
Art. 4 – Oggetto del contratto
1. Il Cedente trasferisce al Cessionario, che accetta, la proprietà piena, intera ed esclusiva di detto marchio, unitamente a, senza restrizione alcuna e con tutti i diritti e gli oneri conseguenti. Nella cessione è compreso anche il segno figurativo della ditta, consistente in.
2. Con il presente contratto si trasferiscono al Cessionario anche tutti i diritti di registrazione comunitaria, ove consentita, nonché di eventuali registrazioni internazionali secondo la Convenzione dell’Unione di Parigi, di Madrid o presso l’OMPI di Ginevra, ove consentito.
Art. 5 – Utilizzo del Marchio13
1. Le parti si obbligano ad usare il marchio secondo buona fede ed espressamente a far sì che il rispettivo uso del marchio non nuoccia in alcun modo ai prodotti, all’azienda dell’altra parte, ovvero che non ingeneri confusione nei consumatori finali; si obbligano altresì le parti ad imporre il rispetto del presente obbligo anche agli eventuali licenziatari del marchio.
2. Le parti si obbligano altresì ad evitare che dall’atto di cessione – anche parziale – del marchio derivino, pur potenzialmente, fatti o atti ingannevoli in danno del mercato e dei consumatori.
Art. 6 – Obblighi del Cessionario
1. Il Cessionario, quale corrispettivo per la cessione del marchio (o della cessione parziale del marchio), si obbliga a corrispondere l’intero importo pari ad € contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo a mezzo 14 , termine questo considerato dalle parti essenziale.
2. Il ritardato o il mancato pagamento, anche parziale, del prezzo comporta la risoluzione di diritto del presente accordo, ai sensi dell’art.1457 c.c., ritenendosi retrocessi al cedente tutti i diritti afferenti il presente accordo, salvo il diritto dello stesso a richiedere anche il maggior danno al Cessionario per il suo inadempimento.
Art. 7 – Obblighi del Cedente
1. Con la sottoscrizione del presente contratto di cessione il Cedente, con effetti immediati, si obbliga a non utilizzare il marchio (o l’uso limitato dello stesso marchio per i settori merceologici riferiti alla cessione parziale) in alcun modo, forma, presente o futura, direttamente o indirettamente, così come per effetto di scissioni o incorporazioni, società detenute da terzi, o per mezzo di interposti fittiziamente; parenti o affini entro il sesto grado, società o attività economiche, e non, in qualsiasi forma costituite o costituende.
2. Il cedente si impegna altresì, nelle forme di cui all’art. 5, a non depositare e non far depositare nuovi marchi che possano porsi in concorrenza con prodotti/servizi di cui al marchio oggetto della presente cessione; marchi e/o segni distintivi, nuovi e diversi che possano ingenerare, anche potenzialmente, confusione sul mercato per similitudine fonetica, letterale, grafica, pittorica e quant’altro noto alla tecnica della comunicazione per distinguere prodotti simili o affini alle categorie merceologiche che contraddistinguono il marchio oggetto della presente cessione, ciò nel termine di anni cinque
Art. 8 – Trascrizione del contratto
1. Tutte le pratiche, notifiche, spese, atte e dirette ad ottenere la trascrizione del presente atto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ovvero presso il Dicastero delle Attività Produttive in Roma, sono e saranno a carico del Cessionario che ne curerà il rinnovo periodico.
Art. 9 – Diritto di prelazione
1. Il diritto di prelazione spettante al comproprietario del marchio per quanto indicato in nota 18, non è escluso in caso di cessione di ramo di azienda o dell’intero compendio di una o dell’altra parte.
Art. 10 – Elezione di domicilio
1. Per qualsiasi comunicazione e notifica, le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati in epigrafe. In ipotesi di variazione del domicilio la parte dovrà comunicare all’altra il nuovo indirizzo ove intenderà ricevere comunicazioni o notifiche.
Art. 11 – Risoluzione delle controversie
1. Per ogni controversia, anche relativa all’esecuzione o interpretazione derivante, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di, secondo il regolamento in vigore al momento del deposito della domanda. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente.
2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti deferiranno le controversie, comprese quelle inerenti la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, alla Camera Arbitrale Leone Levi di Ancona, istituita presso la Camera di Commercio di Ancona, nel rispetto dell’art. 134, 2° co., del D.Lgs. 30/2005 ed in conformità al regolamento di procedura della Camera Arbitrale stessa, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Letto, confermato e sottoscritto.

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Alessandro Caramanico, Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto presso l'Ordine di Chieti (Abruzzo)

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